Art. 1.

      1. Alla sezione II del titolo III della parte seconda della Costituzione, dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

      «Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti civili e sociali garantiti dalla Costituzione possono essere istituite con legge, deliberata a maggioranza dei componenti di ciascuna Camera, apposite autorità indipendenti.
      Il Presidente della Repubblica nomina i presidenti delle autorità di garanzia e di vigilanza. Gli altri membri sono nominati tra personalità di indiscussa moralità e di riconosciuta competenza per un terzo dal Presidente della Repubblica e per due terzi eletti dal Parlamento in seduta comune, con deliberazione assunta a maggioranza dei tre quinti dei componenti nelle prime due deliberazioni e a maggioranza assoluta nelle successive.
      La legge disciplina altresì la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di imparzialità e di indipendenza, al fine di garantire la più ampia autonomia delle autorità indipendenti. Il mandato del presidente e degli altri componenti non è rinnovabile.
      Le autorità indipendenti riferiscono annualmente alle Camere sui risultati delle attività svolte.
      Contro gli atti delle autorità indipendenti è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi».